Associazione "Slow Medicine": STATUTO

Art. 1 DENOMINAZIONE

E' costituita, nel rispetto del codice civile e della normativa vigente, una Associazione culturale senza fini di lucro denominata "Slow Medicine".

Art. 2 SEDE E DURATA

L'associazione ha sede legale in Milano, Via Carlo Poma, 1.(trasferta in Torino, via Silvio Pellico, 24, a seguito di decisione del Consiglio Direttivo del 14 gennaio 2012)
Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria ed è definita sulla base delle esigenze funzionali dal Consiglio Direttivo.
Potranno essere istituite sedi secondarie, delegazioni e rappresentanze secondo le esigenze e con le modalità definite dal Consiglio Direttivo. L'Associazione ha durata indeterminata.

Art. 3 SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

Scopo dell'associazione è sviluppare e diffondere la cultura di una sanità sobria, rispettosa e giusta, secondo i principi di seguito indicati nell'Allegato "manifesto della slow medicine".
Per il conseguimento dei propri scopi, l'Associazione può organizzare congressi, convegni e seminari, svolgere attività di formazione - inclusa la formazione continua in sanità -, attività editoriale, coordinare e realizzare progetti di ricerca, gestire siti web e, comunque, promuovere ogni altra iniziativa utile al raggiungimento delle proprie finalità.
Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate ai principi sopra indicati e sono rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Art. 4 I SOCI

Sono ammessi a far parte dell'Associazione persone, enti e associazioni che ne condividono gli scopi, contribuiscono al loro conseguimento e accettano le norme del presente Statuto e del Regolamento.
All'atto dell'iscrizione il socio si impegna al versamento della quota annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e degli eventuali regolamenti emanati.

Ci sono quattro categorie di soci:

Soci fondatori:

Sono coloro che hanno partecipato alla costituzione della presente Associazione. La loro qualità di soci non è soggetta ad iscrizione annuale.

Soci ordinari:

Sono coloro che hanno ottenuto la qualifica di soci e sono in regola con il pagamento annuale della quota sociale.

Soci onorari:

Sono nominati dal Consiglio Direttivo, fra coloro che si siano particolarmente distinti nell'ambito delle finalità dell'Associazione. L'iscrizione, gratuita, ha durata triennale e può essere rinnovata. I soci onorari hanno tutti i diritti dei soci ordinari, ad eccezione dell'elettorato attivo e passivo.

Soci sostenitori:

Sono enti, associazioni, fondazioni, società e aziende in regola con il pagamento annuale della quota sociale. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Consiglio Direttivo. Sono rappresentati nelle attività dell'associazione dal rappresentante legale o suo delegato.

Le attività svolte dai soci a favore dell'Associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte di norma a titolo di volontariato e gratuitamente, salvo motivate autorizzazioni emesse dal Consiglio direttivo.

Art. 5 DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci aderenti all'associazione hanno diritto:

a.

all'elettorato attivo e passivo in tutti gli organismi dell'Associazione secondo il principio del voto singolo; a esclusione dei soci onorari (art.4).

b.

ad approvare il bilancio;

c.

a partecipare alle assemblee e a tutte le attività associative;

d.

a proporre a tutti i livelli organizzativi e istituzionali documenti di interesse generale.

Tutti i soci hanno, inoltre, diritto di accesso a documenti, delibere, rendiconti e registri dell'Associazione.

Hanno diritto al voto tutti i soci iscritti nell'anno in cui si svolge l'assemblea e nell'anno precedente (art. 9).

Possono candidarsi alle cariche elettive dell'Associazione i soci che abbiano almeno tre anni consecutivi di iscrizione all'Associazione compreso l'anno in cui si tiene l'assemblea elettiva.

Art. 6 DOVERI DEI SOCI

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti e all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà e attuato con correttezza, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate dall'Associazione.
I soci contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi dell'associazione in ragione delle disponibilità personali.

Art. 7 ESCLUSIONE DEL SOCIO

Il socio può essere escluso dall'Associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 6 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa.
L'esclusione del socio è decisa dal Consiglio direttivo su proposta del Collegio dei Probiviri. Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione.

Art. 8 GLI ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci ordinaria e straordinaria

- Il Consiglio direttivo

- Il Presidente

- Collegio dei Probiviri

- Collegio dei Revisori

Le cariche sociali sono assunte e assolte a titolo gratuito, tranne il rimborso delle spese.

Art. 9 L'ASSEMBLEA

L'assemblea dei soci è organo sovrano dell'Associazione.
L'assemblea è costituita dai soci fondatori, ordinari, sostenitori e onorari ed è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione mediante le seguenti modalità:

- avviso pubblicato nella sede dell'associazione

- avviso da inviare agli associati tramite posta elettronica, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e il giorno la sede e l'ora ove si tiene la riunione.

L'assemblea viene inoltre convocata:

a) quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario;

b) quando la richiede almeno un terzo dei soci.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto o lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.
L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
È presieduta dal socio più anziano presente che manifesta la propria disponibilità.

L'assemblea ordinaria

a) elegge i componenti del Consiglio Direttivo, del collegio dei probiviri e del collegio dei revisori (assemblea elettiva);

b) approva il regolamento e le sue modifiche;

c) approva le iniziative da realizzare;

d) approva il rendiconto annuale, predisposto dal Consiglio Direttivo;

e) approva l'importo della quota annuale di adesione all'Associazione proposta dal Consiglio Direttivo;

f) ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio direttivo;

g) approva il programma dell'associazione.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e di quelli rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio in regola con l'iscrizione.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e conservato nella sede dell'Associazione.

L'assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria dei soci viene convocata dal presidente per modifiche statutarie, o scioglimento dell' associazione stessa.

Le modalità di convocazione e svolgimento sono le stesse dell'assemblea ordinaria ad eccezione della maggioranza richiesta che deve essere dei 2/3 dei soci presenti che hanno diritto di voto.

Art. 10 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'associazione è diretta da un Consiglio direttivo eletto dall'assemblea e composto da 7 membri.
La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente o su richiesta di almeno tre membri del Consiglio direttivo stesso.
Le decisioni sona assunte a maggioranza assoluta, a parità di voti prevale il voto del Presidente.
I componenti del Consiglio direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo:

- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

- nomina il presidente, il segretario e il tesoriere;

- redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione e le proposte per l'anno successivo;

- redige e presenta all'assemblea il rendiconto economico annuale;

- ammette i nuovi soci sostenitori;

- esclude i soci, salvo successiva ratifica dell'assemblea ai sensi dell'art.7 del presente statuto.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Il segretario redige i verbali del Consiglio direttivo e delle Assemblee dei soci, coadiuva il Presidente nella gestione ordinaria delle attività il tesoriere gestisce la contabilità dell'Associazione e predispone il rendiconto annuale.

Art. 11 IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio direttivo e le assemblee.
Rappresenta l'associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale.
Convoca le assemblee dei soci e il Consiglio direttivo.
Dispone dei fondi dell'Associazione con provvedimenti controfirmati dal tesoriere.

Art 12 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il collegio dei probiviri è composto da tre membri. Al collegio dei probiviri è affidata la proposta di esclusione di soci e ogni altra controversia all'interno dell'associazioni.

Art 13 COLLEGIO DEI REVISORI

Il collegio dei Revisori è composto da tre membri. Il collegio dei revisori ha il compito di verificare che l'attività amministrativa sia conforme alle disposizioni di legge. Verifica il rendiconto economico prima dell'approvazione da parte dell'assemblea.

Art. 14 I MEZZI FINANZIARI

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'Associazione provengono:

- dalle quote versate dai soci;

- dai contributi, donazioni, lasciti provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi dell'associazione;

- dalle iniziative promosse e/o realizzate dall'associazione.

Art. 15 RENDICONTO

I rendiconti sono predisposti dal Consiglio Direttivo, verificati dal collegio dei revisori e approvati dall'assemblea ordinaria.

Sono depositati presso la sede dell'Associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea convocata per la loro approvazione e possono essere consultati da ogni associato.

Art. 16 SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

Il patrimonio sarà effettuato con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari.

Art. 17 NORME TRANSITORIE

In prima applicazione del presente statuto le norme previste ai commi 3 e 4 dell'Art. 5 trovano applicazione nella seguente forma:

"Hanno diritto al voto tutti i soci iscritti nell'anno in cui si svolge la prima assemblea dell' Associazione"

"Possono candidarsi alle cariche elettive dell'Associazione i soci fondatori".

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera

Art. 18: DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.